Ho avuto un primissimo ed emotivo sdegno verso la campagna ultracattolica che chiede la bocciatura della proposta di legge A.C. 1658, pur essendo un fervente cattolico e cristiano.
Temo che negli ultimi tempi si stia verificando una divaricazione sempre più profonda tra i due aggettivi, consistendo il primo nella continua enunciazione di divieti e giudizi, il secondo nella famosa frase agostiniana “ama e fa ciò che vuoi” intendendo con ciò che l’amore, quello vero, impedisce di fare male al prossimo.
Dopo l’immediata reazione indignata, specie per come l’email che mi è giunta affrontava il problema –leggi l’email a questo indirizzo http://www.aulamagnamagna.it/Gentileaulamagnamagna.htm -, ho deciso di approfondire, perché altri siti cattolici riferivano che non si trattasse soltanto di introdurre una nuova circostanza aggravante, ma facevano riferimento alla modifica di alcune leggi, che, a detta degli stessi, avrebbe avuto come conseguenza l’impossibilità per la chiesa di parlare e perorare la causa della famiglia tradizionale.
Senza leggere più articoli di parte, sono andato a documentarmi presso il sito della camera, contenente le varie relazioni ed idoneo a far comprendere con precisione i termini della questione.
La Proposta di legge è la seguente :
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
2. All’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
3. All’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
4. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
5. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere».
6. Nel titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa e fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere».
Al fine di chiarire l’oggetto della legge è, quindi, opportuno precisare la portata delle modifiche proposte:
La proposta di legge A.C. 1658 - novellando la legge n. 654 del 1975 e il decreto legge n. 122 del 1993 -mira a fornire una tutela contro ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale del singolo o sulla sua identità di genere.
Nello specifico, la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, interviene sulle fattispecie previste dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (c.d. legge Reale), di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, che sanziona le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione.
Nella formulazione attuale, l’articolo 3 della legge Reale punisce:
§ chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
§ chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ;
§ chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
§ chiunque promuove o dirige organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Il progetto di legge in esame inserisce tra le attuali forme di discriminazione (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, chiedendo l’inserimento a seguito della parola “religiosi”, della locuzione “o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.
Per coordinarne il contenuto con le modifiche apportate alla legge n. 654 del 1975, la proposta A.C. 1658 novella inoltre il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 (c.d. “decreto Mancino”). Tale decreto ha inasprito le pene per i delitti sopra citati, ha introdotto sanzioni accessorie in caso di condanna e ha previsto sanzioni penali :
§ per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull’odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all’art. 3 della legge n. 654/1975;
§ per chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati.
Inoltre, il medesimo decreto legge ha introdotto la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico.
Il progetto di legge in esame modifica il decreto legge citato con riguardo al titolo, alla rubrica dell’articolo relativo alle sanzioni accessorie (articolo 1), nonché alla disciplina delle aggravanti (articolo 3), con l’introduzione di un espresso riferimento alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
Volendo allora tirare le conclusioni, mi permetto di dare il mio modesto e personale giudizio:
Credo che gli omosessuali vadano tutelati e difesi in uno stato civile, e che debba combattersi per inculcare in tutti il principio che la differenza dell’orientamento sessuale non può essere oggetto o causa di discriminazione.
Condivido, pertanto, da cattolico e da cristiano, la proposta di legge, in maniera immediata per quel che concerne l’aggiunta di una circostanza aggravante. Alcuni bloggers cattolici scrivono che l’aggiunta di tale ulteriore aggravante sarebbe superflua potendo già invocarsi, a presidio dei reati commessi per discriminazione sessuale, la previsione di cui al n. 1 dell’art. 61 cod. pen., cioè “l’aver agito per motivi abbietti o futili”. Io credo sia comunque più opportuno, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, prevedere una specifica ed autonoma circostanza aggravante, cosìcchè la noma penale assuma anche un carattere pedagogico e valoriale.
Condivido, anche se in maniera meno immediata, l’introduzione della locuzione “orientamento sessuale o identità di genere” all’interno della legge del 1975 e del successivo decreto del 1993. Il tentennamento non dipende in sé dal dubbio circa la necessità che anche questo tipo di discriminazione venga sanzionato, quanto piuttosto dalle norme penali a monte, le quali istituiscono i cc.dd. reati di opinione, di cui non ho mai condiviso appieno l’esistenza specie perché è altamente indefinita la loro applicazione. In ogni caso, se allo stato vengono sanzionati i reati per la discriminazione razziale, religiosa, etnica o nazionale, allora credo che allo stesso modo debbano esserci per la discriminazione nei confronti dei gay, non potendo essere consentito in uno stato civile che in nessun modo si propugni l’odio o la discriminazione per chi ha degli orientamenti sessuali diversi. Credo che l’inserimento delle locuzioni de quibus non diminuisca in alcun modo il diritto di chi, per motivazioni religiose o di altro tipo, esprima il proprio dissenso verso l’omosessualità, indi non condivido, ed anzi intendo contrastare, la campagna perpetrata in questi giorni da parte di alcune frange cattoliche, che considero estremiste e fanatiche.
Chiedere di pregare, come avviene nell’email che ho postato, affinchè non venga approvata la legge, significa, in altre termini, chiedere di pregare affinchè sia consentito ai cattolici “incitare a commettere o commettere atti di discriminazione o di violenza o atti di provocazione alla violenza” nei confronti di chi è omosessuale.

Propongo a tal fine il vero discorso registrato da Harvey Milk alcuni giorni prima di morire. Il pezzo è tratto dall’omonimo film “Milk” interpretato da Sean Penn. Il consigliere comunale di New York fu ucciso per ragioni collegate alla sua omosessualità.
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Per la versione originale del discorso, con immagini di Harvey Milk, vai invece a questa pagina di Youtube http://www.youtube.com/watch?v=pzQ3NFXwpV8